Consorzio per la promozione e la tutela dei vini reggiani

I Consorzi di tutela e di promozione

Esistono due consorzi, uno per la tutela dei vini DOC "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa", e uno per la promozione dei marchi storici dei vini reggiani, entrambi costituiti il 19 marzo 2002 a Reggio Emilia. In particolare, il Consorzio per la Tutela dei Vini "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" tutela i vini delle rispettive Denominazioni di Origine Controllata, mentre il Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani promuove i vini DOC "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e l'"IGT Emilia" limitatamente alla provincia di Reggio Emilia.

Consorzio per la Tutela dei Vini "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa

Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani


vendemmia

Il Consorzio per la Tutela dei Vini DOC "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" nasce dall'unificazione avvenuta il 18 marzo 2001 dal Consorzio per la tutela dei vini DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" con il Consorzio per la tutela del vino DOC "Reggiano".

Il Consorzio per la tutela dei vini Colli di Scandiano e di Canossa nasce il 26 novembre 1976 come Consorzio per la tutela del vino Bianco di Scandiano, consorzio che, il 20 settembre 1996, modifica la sua denominazione in Consorzio per la tutela dei vini Colli di Scandiano e di Canossa.

Il Consorzio per la tutela del vino Reggiano DOC nasce il 22 luglio 1971 come Consorzio per la tutela del vino Lambrusco Reggiano, consorzio che, il 26 novembre 1996, modifica la propria denominazione in Consorzio per la tutela del vino Reggiano DOC.

Scarica lo statuto del Consorzio per la Tutela dei Vini "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa"

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi della Legge n. 164 del 10/2/92 e del D.M. 4/6/97 n. 256 è costituito un Consorzio volontario di tutela dei vini "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" denominato "Consorzio per la tutela dei Vini Doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa".
Il Consorzio è un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione di Origine Controllata "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa".
Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31/12/50 salvo proroga.


Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale e operativa in Reggio Emilia c/o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Piazza della Vittoria 3.
L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.


Art. 4 - SCOPI

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del consorzio consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle Denominazioni di Origine controllata dei vini "Reggiano " e "Colli di Scandiano e di Canossa", a tal fine può:
A. svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione nazionale in materia di vini a denominazione di cui alla Legge164 del 1992 e relativi regolamenti;
B. organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione delle denominazioni nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle Denominazioni stesse;
C. praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare la denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi parte civile;
D. attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente le Denominazioni sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
E. collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione ed al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati;
F. proporre la disciplina regolamentare delle Denominazioni "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa";
G. espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli Enti regionali, degli Enti locali e della Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia in materia di gestione degli albi dei vigneti, di denunce di produzione delle uve e dei vini e di quant'altro di competenza dei predetti Enti in materia di vini a Denominazione di origine;
H. curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle Denominazioni di origine;
I. istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
L. aderire e/o collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
M. aderire e/o collaborare a Consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
N. aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di Consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
O. previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri Consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del DM 4.6.97 n. 256;

Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre richiedere:
· di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164 del 1992 nei confronti dei propri associati;
· l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della Legge 164 del 1992.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni di origine tutelate dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento.
L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alle Denominazioni di origine deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:
1. l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
2. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
3. gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
4. per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Albo dei Vigneti delle Denominazioni "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa";
5. l'indicazione della/e attività effettivamente svolta/e;
6. la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
7. la dichiarazione di consentire o no al Consorzio ed a Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della L. 675 del 1996, per fini:
a) contabili, amministrativi e statistici;
b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.
Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.
Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'articolo 23.


Art. 6 - SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'assemblea del Consorzio, di farne parte. L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.
Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non di voto.
Ai soci Onorari non si applicano gli articoli 7-8-9-10-11-12 dello statuto.


Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:
1. versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte), non rivalutabile e non da alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
2. rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
3. versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotti ottenuti e/o commercializzati (sia in uva prodotta che in vino imbottigliato) e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La commisurazione del prodotto ottenuto e/o commercializzato ai fini del pagamento dei contributi periodici deve venire effettuata sulla base delle denunzie di produzione presentate complessivamente per la Denominazione tutelata, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente e sulla base del quantitativo di vino imbottigliato e/o commercializzato sempre nella campagna vendemmiale precedente. Qualunque sia la data di ammissione al Consorzio il consorziato paga l'intero ammontare del contributo annuale e di quello straordinario di cui 4° comma per l'anno in corso;
4. versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sulla base dei criteri di proporzionalità come al punto 3., in previsione di spese per interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;
5. assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
6. diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.
Non è ammesso il recesso nei primi 3 esercizi dall'iscrizione.

Art. 8 - SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della Denominazione tutelata.
Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell''infrazione, comminare le sanzioni:
A. censura con diffida;
B. sospensione temporale dal Consorzio;
C. esclusione dal Consorzio.
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'articolo 23.
Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione della sanzione.


Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.
In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può essere rimborsato di alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.


Art. 10 - RECESSO

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando;
A. l'associato abbia cessato si svolgere la propria attività;
B. nel caso di dimissione;
C. negli altri casi normativamente previsti.
La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, spedita entro il 30 Giugno di ciascun anno ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.


Art. 11 - DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:
A. abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
B. abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
C. si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.
In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellare al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'articolo 23.


Art. 12 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:
A. sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
B. abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili;
C. senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
D. sia stato condannato per reati dolosi connessi all'attività vitivinicola con sentenza definitiva;
E. svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi consortili;
F. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
L'esclusione non solleva dagli obblighi finanziari assunti e dalle sanzioni comminate anche per effetto dell'esclusione.
Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..
L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'articolo 23.


Art. 13 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

· l'Assemblea Generale dei Consorziati;
· il Consiglio di Amministrazione;
· il Presidente del Consorzio;
· il Comitato Tecnico;
· il Collegio Sindacale.

Art. 14 - ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
2. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizione statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio nonché sul bilancio preventivo;
3. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
4. approvare l'eventuale regolamento interno;
5. nominare i membri del Collegio Sindacale, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, e il suo Presidente, stabilendone il compenso;
6. deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
7. determinare la misura della quota o dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai soci proposta dal Consiglio di Amministrazione;
8. deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti dal consiglio di Amministrazione.
Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione, per deliberare:
A. sulle modifiche da apportare al presente statuto;
B. sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
C. sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.


Art. 15 - MODALITA' DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi .
I voti spettanti a ciascun associato vengono ai sensi del precedente capoverso calcolati in base all'entità della somma che ciascun consorziato ha corrisposto per la Denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente alla sessione assembleare. A ciascun consorziato spetta un voto ogni 15 euro o lire corrispondenti o frazione superiore a 7,50 euro o lire corrispondenti pagate a titolo di contributo ordinario e straordinario.
Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.
Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di 3 soci.
Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all'articolo 17.


Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.
La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo 15 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita:
· in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
· in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.
La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.
Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo dei vini Doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" ed è composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici membri nominati dall'Assemblea dei consorziati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente.
Il Consiglio può delegare propri poteri ed attribuzioni ad alcuni dei Consiglieri singolarmente e/o costituiti in Comitato Esecutivo: in questo secondo caso il Consiglio determina anche il numero dei componenti il Comitato Esecutivo.
Del Comitato Esecutivo, se nominato, fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio.
Nel caso di elezione del Consiglio con presentazione di più liste, la composizione del Consiglio stesso dovrà rispettare la proporzionale con i voti ottenuti da ciascuna lista.



Art. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AM MINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedire non meno di dieci giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'articolo 21 della Legge 164 del 1992, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.
Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.
Il Consiglio di amministrazione deve anche proporre annualmente all'assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura.


Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente:
1. ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti ;
2. ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
3. rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
4. può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
5. presiede la riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
6. vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
7. può delegare, con speciale procura alcune delle sue funzioni al/ai Vicepresidente/i e/o al direttore.
In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - COMITATO TECNICO E COMMISSIONI DI ASSAGGIO

Il presente Consorzio, competente per due denominazioni, può nominare un apposito Comitato Tecnico per ciascuna di esse.
Il Comitato Tecnico, che ha durata triennale, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne designa il Presidente ed è composto da 5 membri scelti anche fra i non soci.
Per la validità delle riunioni dovrà essere presente la metà più uno dei componenti.
Il Comitato Tecnico (ed i suoi membri disgiuntamente) ha le più ampie funzioni di consulenza tecnica del Consorzio.
I componenti del Comitato Tecnico decadono dall'incarico alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la loro nomina. Le delibere verranno riportate in apposito libro verbali e verranno sottoscritte dal Presidente del Comitato stesso.
Il Consorzio, con le proprie Commissioni di assaggio, provvederà a degustare e valutare i vini delle aziende associate.
Tali Commissioni di assaggio si identificano con quelle istituite dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia ai sensi del Reg. CEE n. 2236/73 e delle successive circolari applicative.
Il controllo dovrà avvenire su tutta la gamma dei prodotti doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" posti in commercio con prelievi anche a campione.
Tutti i vini dei soci del Consorzio possono essere:
· prelevati anche a campione nelle aziende in un momento successivo all'imbottigliamento per un controllo preventivo analitico e/o organolettico;
· prelevati sul mercato al fine del controllo successivo.
Ogni vino degustato dovrà essere corredato da un giudizio sintetico positivo o negativo che dovrà essere comunicato al produttore.
Il Consorzio può, di sua iniziativa, prelevare direttamente durante ogni fase di lavorazione campioni di mosto o vino presso le cantine dei consorziati onde accertare se gli stessi vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" rispondono alle caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.
I prelievi dei campioni vengono effettuati da incaricati ufficiali della Camera di Commercio di Reggio Emilia al prelievo ai sensi del Reg. CEE n. 2236/73 e delle circolari all'uopo emanate o da incaricati del Consorzio. I prelevatori sono responsabili della buona esecuzione dei prelievi e del rispetto delle norme nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.
Il Collegio Sindacale:
A. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
B. assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
C. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.


Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia
Il Collegio arbitrale, che ha sede in Reggio Emilia, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256.
Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.
Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'articolo 813 C.P.C.


Art. 24 - DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO

La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.
Il Direttore/Segretario, che deve rispondere a requisiti tecnici e morali:
· ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili;
· esegue i deliberati degli organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
· interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni del Comitato tecnico e delle Commissioni di assaggio .
L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore/Segretario.
Il Direttore/Segretario e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.


Art. 25 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore/Segretario e le mansioni dei dipendenti del Consorzio.


Art. 26 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili nei quali tali contributi sono stati investiti e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.


Art. 27 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 28 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ.
Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

filiera

Il Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani nasce invece dall'unificazione avvenuta il 19 marzo 2002 del Consorzio per la promozione del marchio Colli di Scandiano e di Canossa con il Consorzio per la promozione del marchio storico del Lambrusco Reggiano, consorzi che erano stati costituiti il 20 dicembre 2000.

Scarica lo statuto del Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituito con sede in Reggio Emilia c/o C.C.I.A.A. - Piazza Vittoria 3, un Consorzio volontario (ex art. 2602 e segg. c.c.) fra i produttori e gli imbottigliatori di vino con attività in provincia di Reggio Emilia denominato "Consorzio per la promozione dei marchi storici dei vini reggiani.

Art. 2 - DURATA
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Art. 3 - SCOPI
Il Consorzio, che non ha scopo di lucro svolgendo la propria attività esclusivamente a vantaggio delle aziende consorziate, si prefigge la promozione, anche all'estero, dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa", nonchè dei vini con indicazione geografica tipica "Emilia o dell'Emilia" (per la parte attinente il territorio della provincia di Reggio Emilia).
A tal fine il Consorzio provvederà fra l'altro:
a) a distinguere la produzione dei vini DOC Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa ed eventualmente IGT Emilia dei propri consorziati mediante l'apposizione di marchi consortili;
b) a svolgere attività promozionali e pubblicitarie per la maggior conoscenza e il continuo miglioramento dell'immagine dei vini commercializzati con i marchi consortili;
c) ad esercitare una attiva vigilanza sull'uso dei marchi per impedire e reprimere abusi o irregolarità a danno degli interessi e dei diritti del Consorzio e dei consorziati, promuovendo anche azioni giudiziarie, e a difendere con ogni mezzo ed in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio;
d) a fornire consulenza ed aiuto tecnico a tutti i consorziati;
e) ad organizzare concorsi enologici nazionali e/o internazionali;
f) ad attuare tutte quelle iniziative utili al raggiungimento delle finalità sociali.


Art. 4 - USO DEI MARCHI CONSORTILI
I marchi consortili da apporre sulle bottiglie di qualsiasi capacità consentita dalla legge devono contenere una delle seguenti indicazioni: "Consorzio vini reggiani - lambrusco ", "Consorzio vini reggiani - rosso ", "Consorzio vini reggiani - Colli di Scandiano e di Canossa" ed eventualmente "Consorzio vini reggiani - Igt Emilia".
I marchi consortili per le doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" possono essere rilasciati solo ai vini degustati con giudizio di idoneità dalle Commissioni di degustazione UE della Camera di Commercio di Reggio Emilia e che siano stati prodotti e imbottigliati dai consorziati nella provincia di Reggio Emilia.
L'applicazione dei marchi è obbligatoria per i vini Doc dei consorziati.
Per il rilascio di altri marchi riferiti ai vini Igt "Emilia" eventualmente adottati verranno istituite apposite Commissioni di degustazione per stabilire l'idoneità dei vini stessi.
Tali Commissioni opereranno per la degustazione dei vini Igt "Emilia" prodotti e imbottigliati dai consorziati nella provincia di Reggio Emilia.


Art. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
Possono essere ammessi al Consorzio le Cantine sociali e i loro Consorzi, gli imbottigliatori vinicoli e le aziende agricole che producono e/o imbottigliano nella provincia di Reggio Emilia vini Reggiano e/o Colli di Scandiano e di Canossa e/o IGT Emilia di cui all'art. 3, e che siano iscritti al Consorzio per la tutela dei vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa".
La domanda di ammissione a consorziato dovrà contenere la dichiarazione di consentire o meno al Consorzio ed a Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonche' a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi delle legge n. 675/96, per fini:
a) contabili, amministrativi e statistici;
b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale ai fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercati.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide a proprio insidacabile giudizio e con decisione inappellabile. Il nuovo ammesso sarà iscritto nel libro dei consorziati all'atto della relativa delibera del Consiglio.


Art.6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I consorziati hanno l'obbligo:
a) di osservare lo statuto, il regolamento interno e di attenersi alle delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio;
b) di versare al fondo consortile una quota di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio deliberata dal Consiglio;
c) di versare i contributi per la fornitura dei marchi consortili stabiliti dall'Assemblea;
d) di versare contributi annuali commisurati alla quantità di prodotto ottenuto e/o commercializzato e con le modalità stabilite dalla Assemblea;
e) di versare eventuali, altri contributi ordinario o straordinari finalizzati al raggiungimento degli scopi consortili deliberati dall'Assemblea;
f) di porre in commercio i vini Doc di cui al precedente art. 3 solo se muniti dei marchi del Consorzio; l'obbligo di porre in commercio i vini IGT di cui al precedente art. 3 solo se muniti di marchio consortile potrà essere deliberato dall'Assemblea.


Art. 7 - SANZIONI A CARICO DEI CONSORZIATI
Il consorziato che non adempia agli obblighi assunti nei confronti del Consorzio, violi le disposizioni del presente statuto e del regolamento, provochi comunque con il proprio comportamento un danno anche solo di immagine agli interessi del Consorzio, è soggetto alle seguenti sanzioni da irrogarsi dal Consiglio in relazione alla gravità della mancanza:
a) diffida;
b) sanzione pecuniaria;
c) esclusione e revoca dell'uso del marchio.


Art. 8 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CONSORTILE LIMITATAMENTE AD UN CONSORZIATO
Il rapporto consortile si scioglie limitatamente ad un membro con conseguente perdita della qualità di consorziato nei seguenti casi: a) recesso; b) decadenza; c)esclusione.
a) il recesso è consentito soltanto al consorziato che abbia cessato l'attività che aveva costituito titolo per l'ammissione e/o abbia comunque perso uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'ammissione.
b) La decadenza è deliberata dal Consiglio nei confronti del consorziato che abbia perduto uno qualsiasi dei requisiti, richiesti per l'ammissione (ivi compresa la perdita della qualità di consorziato al "Consorzio tutela dei vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa") e non si sia avvalso della facoltà di recesso.
c) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio nei confronti di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazioni statutarie e/o regolamentari ovvero di altri atti che abbiano arrecato nocumento al Consorzio; resta salvo il diritto del Consorzio al risarcimento degli eventuali danni, morali o materiali, causati dal consorziato escluso.
Contro le suddette deliberazioni l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio Arbitrale con le modalità previste dalle disposizioni di legge. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

La perdita della qualità di consorziato per qualunque motivo non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati nè alla liquidazione di quota del fondo consortile.


Art. 9 - FONDO CONSORTILE
Il fondo Consortile è costituito dalla quota di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 e da quanto previsto dall'art. 2614 del c.c..
E' vietata la distribuzione di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi provvisori di gestione saranno destinati ad un fondo "Spese di Istituto" a cui saranno convogliati anche eventuali, provvisori disavanzi.

Art. 10 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 11 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono Organi sociali del Consorzio:
a) L'Assemblea
b) Il Presidente
c) Il Consiglio
d) Il Collegio dei Revisori


Art 12 - ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA
All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:
1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
2. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
3. eleggere i componenti del Consiglio, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
4. approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio del Consorzio e gli eventuali regolamenti interni;
5. nominare i membri del Collegio dei Revisori, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, e il suo presidente, stabilendone il compenso;
6. determinare la misura della quota dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai soci e proposta dal Consiglio;
7. deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti dal Consiglio.


Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio, per deliberare:
A. sulle modifiche da apportare al presente statuto;
B. sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
C. sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Presidente tutte le volte che esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.
La convocazione avviene tramite lettera raccomandata almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio dei Revisori; essa è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non consorziato.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo 14 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con le stesse maggioranze della ordinaria.
La seconda convocazione, sia della Assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.
Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.


Art. 14 - MODALITA' DI VOTO
Nelle assemblee ogni consorziato avrà un voto per ogni 250 euro o lire corrispondenti di contribuzione annuale o frazione superiore a 125 euro o lire corrispondenti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano semprechè l'Assemblea non decida diversamente.Le elezioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori dovranno farsi normalmente per scheda segreta; è ammessa l'elezione per acclamazione.
Pure per scheda segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori.
Ad ogni consorziato spetta comunque almeno un voto. Ogni singolo consorziato non può essere portatore di delega per più di 3 consorziati.


Art. 15 - CONSIGLIO
Il Consiglio è composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici membri. Qualunque sia il numero dei consiglieri, almeno un quinto spetta a rappresentanti di aziende consorziate che producono e/o imbottigliano anche vini doc Colli di Scandiano e di Canossa. I consiglieri vengono nominati dall'Assemblea tra gli aderenti al Consorzio.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente scelti tra i membri eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso.
Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio:
1°) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
2°) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
3°) formare i bilanci sociali;
4°) assumere e licenziare personale;
5°) fissare le quote di ammissione dei consorziati;
6°) proporre all'Assemblea l'ammontare del contributo per la fornitura dei marchi consortili e degli altri contributi ordinari e straordinari finalizzati al raggiungimento degli scopi consortili;
7°) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'esclusione degli stessi, come previsto ai precedenti articoli 7) e 8);
8°) proporre modifiche ed integrazioni ai regolamenti del Consorzio;
9°) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
10°) delegare alcune sue funzioni a consiglieri o conferire procure speciali a terzi.

Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
c) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
d) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio;
e) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio;
f) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
g) può delegare con speciale procura alcune delle sue funzioni al Direttore.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 17 - COMMISSIONI DI ASSAGGIO
Il Consorzio, per determinare l'origine, la natura e la qualità dei vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" si avvale dell'operatività delle Commissioni di degustazione UE della Camera di Commercio di Reggio Emilia. Per i vini Igt "Emilia" potranno essere costituite apposite Commissioni di assaggio.

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro emolumento è fissato dall'Assemblea all'inizio del triennio.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e delle deliberazioni sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci annuali.


Art. 19 - DIREZIONE / SEGRETERIA DEL CONSORZIO
La direzione/ segreteria del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/segretario, nominato dal Consiglio.
Il direttore/segretario:
¨ ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili;
¨ esegue le deliberazioni degli organi del Consorzio;
¨ interviene con voto consultivo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio.
Il personale dipendente del Consorzio, nominato dal Consiglio, è posto alle dipendenze del Direttore/segretario.


Art. 20 - REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno approvato dall'Assemblea.


Art. 21 - COLLEGIO ARBITRALE
Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.


Art. 22 - LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea generale dei consorziati nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i consorziati.
Il riparto di eventuali attività o passività dovrà avvenire in base al contributo globale versato da ciascun consorziato, durante gli ultimi cinque esercizi.


Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle altre, eventuali norme in vigore.

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