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Esistono due consorzi, uno per la tutela dei vini DOC "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa", e uno per la promozione dei marchi storici dei vini reggiani, entrambi costituiti il 19 marzo 2002 a Reggio Emilia. In particolare, il Consorzio per la Tutela dei Vini "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" tutela i vini delle rispettive Denominazioni di Origine Controllata, mentre il Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani promuove i vini DOC "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e l'"IGT Emilia" limitatamente alla provincia di Reggio Emilia.
Consorzio per la Tutela dei Vini "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa
Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani

Il Consorzio per la Tutela dei Vini DOC "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" nasce dall'unificazione avvenuta il 18 marzo 2001 dal Consorzio per la tutela dei vini DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" con il Consorzio per la tutela del vino DOC "Reggiano".
Il Consorzio per la tutela dei vini Colli di Scandiano e di Canossa nasce il 26 novembre 1976 come Consorzio per la tutela del vino Bianco di Scandiano, consorzio che, il 20 settembre 1996, modifica la sua denominazione in Consorzio per la tutela dei vini Colli di Scandiano e di Canossa.
Il Consorzio per la tutela del vino Reggiano DOC nasce il 22 luglio 1971 come Consorzio per la tutela del vino Lambrusco Reggiano, consorzio che, il 26 novembre 1996, modifica la propria denominazione in Consorzio per la tutela del vino Reggiano DOC.
STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE
Ai sensi della Legge n. 164 del 10/2/92 e del D.M. 4/6/97 n. 256 è
costituito un Consorzio volontario di tutela dei vini "Reggiano"
e "Colli di Scandiano e di Canossa" denominato "Consorzio
per la tutela dei Vini Doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano
e di Canossa".
Il Consorzio è un'associazione interprofessionale di categoria
senza scopo di lucro per la tutela, valorizzazione e cura generale degli
interessi relativi alla Denominazione di Origine Controllata "Reggiano"
e "Colli di Scandiano e di Canossa".
Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali
regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Art. 2 - DURATA
Il Consorzio ha durata sino al 31/12/50 salvo proroga.
Art. 3 - SEDE
Il Consorzio ha sede legale e operativa in Reggio Emilia c/o Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Piazza della Vittoria
3.
L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative,
secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza
in Italia e all'estero.
Art. 4 - SCOPI
Lo scopo essenziale ed oggetto principale del consorzio consiste nel
tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle Denominazioni
di Origine controllata dei vini "Reggiano " e "Colli di
Scandiano e di Canossa", a tal fine può:
A. svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi
dalla legislazione nazionale in materia di vini a denominazione di cui
alla Legge164 del 1992 e relativi regolamenti;
B. organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate
alla produzione ed alla commercializzazione delle denominazioni nell'ambito
delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione
delle Denominazioni stesse;
C. praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza
tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme
dei disciplinari di produzione, nonché tutelare la denominazione
dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti,
difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi
parte civile;
D. attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente
le Denominazioni sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
E. collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere
e realizzare iniziative atte alla valorizzazione ed al sostegno della
produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati;
F. proporre la disciplina regolamentare delle Denominazioni "Reggiano"
e "Colli di Scandiano e di Canossa";
G. espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi
istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli Enti
regionali, degli Enti locali e della Camera di Commercio I.A.A. di Reggio
Emilia in materia di gestione degli albi dei vigneti, di denunce di produzione
delle uve e dei vini e di quant'altro di competenza dei predetti Enti
in materia di vini a Denominazione di origine;
H. curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi
interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi
generali relativi all'utilizzo delle Denominazioni di origine;
I. istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività
svolte in nome e per conto delle aziende associate;
L. aderire e/o collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni
a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare
le loro strutture amministrative e tecniche;
M. aderire e/o collaborare a Consorzi di tutela di altre denominazioni
ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
N. aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di Consorzi di tutela
delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque
affini ai propri anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
O. previa convenzione relativamente alle modalità del servizio
e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri Consorzi
delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia
ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del DM 4.6.97 n. 256;
Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può
inoltre richiedere:
· di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione
della legge 164 del 1992 nei confronti dei propri associati;
· l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo
21 della Legge 164 del 1992.
Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE
Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni
di origine tutelate dal Consorzio che esercitano una o più attività
produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento.
L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati
alle Denominazioni di origine deve essere richiesta mediante domanda scritta
contenente:
1. l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità
dei suoi legali rappresentanti;
2. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le
attività dell'impresa agricola o commerciale;
3. gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese: Sezione speciale
imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria
per gli imprenditori non agricoli;
4. per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie
iscritta al relativo Albo dei Vigneti delle Denominazioni "Reggiano"
e "Colli di Scandiano e di Canossa";
5. l'indicazione della/e attività effettivamente svolta/e;
6. la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi
agli obblighi derivanti dallo stesso dalle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
7. la dichiarazione di consentire o no al Consorzio ed a Enti di categoria
cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati
inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento
dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria
attività economica ai sensi della L. 675 del 1996, per fini:
a) contabili, amministrativi e statistici;
b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini
di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.
Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti,
delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.
Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti
il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'articolo
23.
Art. 6 - SOCI ONORARI
Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendo
gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'assemblea del Consorzio,
di farne parte. L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo
non oneroso.
Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non
di voto.
Ai soci Onorari non si applicano gli articoli 7-8-9-10-11-12 dello statuto.
Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI
Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:
1. versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi
del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La
quota si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile
(ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte), non rivalutabile e
non da alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
2. rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente
adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali
regolamenti interni;
3. versamento del contributo annuale commisurato alla quantità
di prodotti ottenuti e/o commercializzati (sia in uva prodotta che in
vino imbottigliato) e con le modalità stabilite dal Consiglio di
Amministrazione. La commisurazione del prodotto ottenuto e/o commercializzato
ai fini del pagamento dei contributi periodici deve venire effettuata
sulla base delle denunzie di produzione presentate complessivamente per
la Denominazione tutelata, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente
e sulla base del quantitativo di vino imbottigliato e/o commercializzato
sempre nella campagna vendemmiale precedente. Qualunque sia la data di
ammissione al Consorzio il consorziato paga l'intero ammontare del contributo
annuale e di quello straordinario di cui 4° comma per l'anno in corso;
4. versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea
sulla base dei criteri di proporzionalità come al punto 3., in
previsione di spese per interventi straordinari per la valorizzazione
o difesa del prodotto;
5. assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al
fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
6. diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle
assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei
contributi.
Non è ammesso il recesso nei primi 3 esercizi dall'iscrizione.
Art. 8 - SANZIONI
Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento
volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della
Denominazione tutelata.
Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti
interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può,
in relazione alla gravità dell''infrazione, comminare le sanzioni:
A. censura con diffida;
B. sospensione temporale dal Consorzio;
C. esclusione dal Consorzio.
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato
non sia stato invitato tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare
la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo
ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati
entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato
può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei
modi e termini previsti dall'articolo 23.
Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione
della sanzione.
Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO
La perdita della qualità di consorziato può avvenire per
recesso, decadenza, esclusione.
In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere
tutti gli obblighi finanziari assunti e non può essere rimborsato
di alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in
corso di esercizio.
Art. 10 - RECESSO
Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello
stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando;
A. l'associato abbia cessato si svolgere la propria attività;
B. nel caso di dimissione;
C. negli altri casi normativamente previsti.
La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata
al Consiglio di Amministrazione, spedita entro il 30 Giugno di ciascun
anno ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.
Art. 11 - DECADENZA
Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:
A. abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
B. abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della
propria azienda;
C. si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto
agli scopi del Consorzio.
In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego
per giusta causa. Avverso la delibera di diniego l'interessato può
appellare al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui
all'articolo 23.
Art. 12 - ESCLUSIONE
Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:
A. sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
B. abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei
regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili;
C. senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento
delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per
qualsiasi titolo;
D. sia stato condannato per reati dolosi connessi all'attività
vitivinicola con sentenza definitiva;
E. svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi
consortili;
F. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
L'esclusione non solleva dagli obblighi finanziari assunti e dalle sanzioni
comminate anche per effetto dell'esclusione.
Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo
provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni
dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..
L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio
arbitrale nei modi e termini previsti nell'articolo 23.
Art. 13 - ORGANI
Sono organi del Consorzio:
· l'Assemblea Generale dei Consorziati;
· il Consiglio di Amministrazione;
· il Presidente del Consorzio;
· il Comitato Tecnico;
· il Collegio Sindacale.
Art. 14 - ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA
All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:
1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio
per il conseguimento delle finalità consortili;
2. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio
di Amministrazione secondo le disposizione statutarie in uno con la relazione
della attività svolta nell'esercizio nonché sul bilancio
preventivo;
3. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando
la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
4. approvare l'eventuale regolamento interno;
5. nominare i membri del Collegio Sindacale, scelti anche fra persone
estranee al Consorzio, e il suo Presidente, stabilendone il compenso;
6. deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
7. determinare la misura della quota o dei contributi ordinari e straordinari
dovuti dai soci proposta dal Consiglio di Amministrazione;
8. deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti dal consiglio
di Amministrazione.
Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio
di Amministrazione, per deliberare:
A. sulle modifiche da apportare al presente statuto;
B. sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
C. sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri
e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
Art. 15 - MODALITA' DI VOTO
All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il
pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi .
I voti spettanti a ciascun associato vengono ai sensi del precedente capoverso
calcolati in base all'entità della somma che ciascun consorziato
ha corrisposto per la Denominazione tutelata nella campagna vendemmiale
immediatamente precedente alla sessione assembleare. A ciascun consorziato
spetta un voto ogni 15 euro o lire corrispondenti o frazione superiore
a 7,50 euro o lire corrispondenti pagate a titolo di contributo ordinario
e straordinario.
Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.
Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più
di 3 soci.
Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività
produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo
quanto previsto all'articolo 17.
Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata, sia in via
ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione tutte le
volte che esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto
dei consorziati.
La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al
domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno 15 giorni prima
di quello fissato per la riunione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai
consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale;
essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente
o dal Consigliere più anziano.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche
non socio.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti
spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo
15 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.
Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi
dai soci presenti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita:
· in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3
dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni
vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più
uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
· in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la
metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni
vengono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti
all'intera compagine sociale.
La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria,
può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.
Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario.
Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è formato da un'equa rappresentanza
di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo dei vini Doc
"Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" ed
è composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici membri
nominati dall'Assemblea dei consorziati. Essi durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente.
Il Consiglio può delegare propri poteri ed attribuzioni ad alcuni
dei Consiglieri singolarmente e/o costituiti in Comitato Esecutivo: in
questo secondo caso il Consiglio determina anche il numero dei componenti
il Comitato Esecutivo.
Del Comitato Esecutivo, se nominato, fanno parte di diritto il Presidente
ed il Vicepresidente del Consorzio.
Nel caso di elezione del Consiglio con presentazione di più liste,
la composizione del Consiglio stesso dovrà rispettare la proporzionale
con i voti ottenuti da ciascuna lista.
Art. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AM MINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del
Consorzio o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che
lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno
due consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno
è effettuata a mezzo lettera, da spedire non meno di dieci giorni
prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma
almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti,
sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più
ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità
di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato
di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto
dall'articolo 21 della Legge 164 del 1992, concordando anche con l'Autorità
delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il
servizio.
Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui
criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.
Il Consiglio di amministrazione deve anche proporre annualmente all'assemblea,
oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed il contributo base per
il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura.
Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente:
1. ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive
gli atti ;
2. ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari
o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
3. rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi
titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti
per le spese di gestione;
4. può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi
rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
5. presiede la riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
6. vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli
incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri
del Consorzio;
7. può delegare, con speciale procura alcune delle sue funzioni
al/ai Vicepresidente/i e/o al direttore.
In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni
sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.
Art. 21 - COMITATO TECNICO E COMMISSIONI DI ASSAGGIO
Il presente Consorzio, competente per due denominazioni, può
nominare un apposito Comitato Tecnico per ciascuna di esse.
Il Comitato Tecnico, che ha durata triennale, viene nominato dal Consiglio
di Amministrazione che ne designa il Presidente ed è composto da
5 membri scelti anche fra i non soci.
Per la validità delle riunioni dovrà essere presente la
metà più uno dei componenti.
Il Comitato Tecnico (ed i suoi membri disgiuntamente) ha le più
ampie funzioni di consulenza tecnica del Consorzio.
I componenti del Comitato Tecnico decadono dall'incarico alla scadenza
del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la loro nomina. Le
delibere verranno riportate in apposito libro verbali e verranno sottoscritte
dal Presidente del Comitato stesso.
Il Consorzio, con le proprie Commissioni di assaggio, provvederà
a degustare e valutare i vini delle aziende associate.
Tali Commissioni di assaggio si identificano con quelle istituite dalla
Camera di Commercio di Reggio Emilia ai sensi del Reg. CEE n. 2236/73
e delle successive circolari applicative.
Il controllo dovrà avvenire su tutta la gamma dei prodotti doc
"Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" posti
in commercio con prelievi anche a campione.
Tutti i vini dei soci del Consorzio possono essere:
· prelevati anche a campione nelle aziende in un momento successivo
all'imbottigliamento per un controllo preventivo analitico e/o organolettico;
· prelevati sul mercato al fine del controllo successivo.
Ogni vino degustato dovrà essere corredato da un giudizio sintetico
positivo o negativo che dovrà essere comunicato al produttore.
Il Consorzio può, di sua iniziativa, prelevare direttamente durante
ogni fase di lavorazione campioni di mosto o vino presso le cantine dei
consorziati onde accertare se gli stessi vini doc "Reggiano"
e "Colli di Scandiano e di Canossa" rispondono alle caratteristiche
previste dal relativo disciplinare di produzione.
I prelievi dei campioni vengono effettuati da incaricati ufficiali della
Camera di Commercio di Reggio Emilia al prelievo ai sensi del Reg. CEE
n. 2236/73 e delle circolari all'uopo emanate o da incaricati del Consorzio.
I prelevatori sono responsabili della buona esecuzione dei prelievi e
del rispetto delle norme nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE
I membri del Collegio Sindacale, che possono anche non essere soci,
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è
composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea
ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.
Il Collegio Sindacale:
A. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza
delle leggi e del presente Statuto;
B. assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
C. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'assemblea, con particolare
riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza
del bilancio alle scritture contabili.
Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto
che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra
gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione
ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché
quelle derivanti da deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri,
di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi
l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte
più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A.
di Reggio Emilia
Il Collegio arbitrale, che ha sede in Reggio Emilia, giudica secondo equità
nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lett. i) del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256.
Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la
nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione
del fatto che determina la controversia.
Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni
dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'articolo 813
C.P.C.
Art. 24 - DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO
La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario,
nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute
più idonee.
Il Direttore/Segretario, che deve rispondere a requisiti tecnici e morali:
· ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili;
· esegue i deliberati degli organi del Consorzio secondo le direttive
del Presidente;
· interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali
del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle
riunioni del Comitato tecnico e delle Commissioni di assaggio .
L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato
dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del
Direttore/Segretario.
Il Direttore/Segretario e tutto il personale del Consorzio sono tenuti
al segreto d'ufficio.
Art. 25 - REGOLAMENTI INTERNI
Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà
essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio
di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore/Segretario
e le mansioni dei dipendenti del Consorzio.
Art. 26 - FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati,
dai beni mobili ed immobili nei quali tali contributi sono stati investiti
e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque
provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi
di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita
del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla Legge.
Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare
dal vincolo associativo.
Art. 27 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 28 - LIQUIDAZIONE
Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione
da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ.
Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione
è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

Il Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani nasce invece dall'unificazione avvenuta il 19 marzo 2002 del Consorzio per la promozione del marchio Colli di Scandiano e di Canossa con il Consorzio per la promozione del marchio storico del Lambrusco Reggiano, consorzi che erano stati costituiti il 20 dicembre 2000.
Scarica lo statuto del Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani
STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituito con sede in Reggio Emilia c/o C.C.I.A.A. - Piazza Vittoria
3, un Consorzio volontario (ex art. 2602 e segg. c.c.) fra i produttori
e gli imbottigliatori di vino con attività in provincia di Reggio
Emilia denominato "Consorzio per la promozione dei marchi storici dei
vini reggiani.
Art. 2 - DURATA
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo
proroga.
Art. 3 - SCOPI
Il Consorzio, che non ha scopo di lucro svolgendo la propria attività
esclusivamente a vantaggio delle aziende consorziate, si prefigge la promozione,
anche all'estero, dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano"
e "Colli di Scandiano e di Canossa", nonchè dei vini con
indicazione geografica tipica "Emilia o dell'Emilia" (per la parte
attinente il territorio della provincia di Reggio Emilia).
A tal fine il Consorzio provvederà fra l'altro:
a) a distinguere la produzione dei vini DOC Reggiano e Colli di Scandiano
e di Canossa ed eventualmente IGT Emilia dei propri consorziati mediante
l'apposizione di marchi consortili;
b) a svolgere attività promozionali e pubblicitarie per la maggior
conoscenza e il continuo miglioramento dell'immagine dei vini commercializzati
con i marchi consortili;
c) ad esercitare una attiva vigilanza sull'uso dei marchi per impedire e
reprimere abusi o irregolarità a danno degli interessi e dei diritti
del Consorzio e dei consorziati, promuovendo anche azioni giudiziarie, e
a difendere con ogni mezzo ed in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio;
d) a fornire consulenza ed aiuto tecnico a tutti i consorziati;
e) ad organizzare concorsi enologici nazionali e/o internazionali;
f) ad attuare tutte quelle iniziative utili al raggiungimento delle finalità
sociali.
Art. 4 - USO DEI MARCHI CONSORTILI
I marchi consortili da apporre sulle bottiglie di qualsiasi capacità
consentita dalla legge devono contenere una delle seguenti indicazioni:
"Consorzio vini reggiani - lambrusco ", "Consorzio vini reggiani
- rosso ", "Consorzio vini reggiani - Colli di Scandiano e di
Canossa" ed eventualmente "Consorzio vini reggiani - Igt Emilia".
I marchi consortili per le doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano
e di Canossa" possono essere rilasciati solo ai vini degustati con
giudizio di idoneità dalle Commissioni di degustazione UE della Camera
di Commercio di Reggio Emilia e che siano stati prodotti e imbottigliati
dai consorziati nella provincia di Reggio Emilia.
L'applicazione dei marchi è obbligatoria per i vini Doc dei consorziati.
Per il rilascio di altri marchi riferiti ai vini Igt "Emilia"
eventualmente adottati verranno istituite apposite Commissioni di degustazione
per stabilire l'idoneità dei vini stessi.
Tali Commissioni opereranno per la degustazione dei vini Igt "Emilia"
prodotti e imbottigliati dai consorziati nella provincia di Reggio Emilia.
Art. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
Possono essere ammessi al Consorzio le Cantine sociali e i loro Consorzi,
gli imbottigliatori vinicoli e le aziende agricole che producono e/o imbottigliano
nella provincia di Reggio Emilia vini Reggiano e/o Colli di Scandiano e
di Canossa e/o IGT Emilia di cui all'art. 3, e che siano iscritti al Consorzio
per la tutela dei vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano
e di Canossa".
La domanda di ammissione a consorziato dovrà contenere la dichiarazione
di consentire o meno al Consorzio ed a Enti di categoria cui il Consorzio
aderisce, nonche' a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione
del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali
relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi
delle legge n. 675/96, per fini:
a) contabili, amministrativi e statistici;
b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale ai fini
di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercati.
Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide a proprio insidacabile giudizio e con decisione inappellabile. Il nuovo ammesso sarà iscritto nel libro dei consorziati all'atto della relativa delibera del Consiglio.
Art.6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I consorziati hanno l'obbligo:
a) di osservare lo statuto, il regolamento interno e di attenersi alle delibere
prese dall'Assemblea e dal Consiglio;
b) di versare al fondo consortile una quota di iscrizione per l'accesso
ai servizi del Consorzio deliberata dal Consiglio;
c) di versare i contributi per la fornitura dei marchi consortili stabiliti
dall'Assemblea;
d) di versare contributi annuali commisurati alla quantità di prodotto
ottenuto e/o commercializzato e con le modalità stabilite dalla Assemblea;
e) di versare eventuali, altri contributi ordinario o straordinari finalizzati
al raggiungimento degli scopi consortili deliberati dall'Assemblea;
f) di porre in commercio i vini Doc di cui al precedente art. 3 solo se
muniti dei marchi del Consorzio; l'obbligo di porre in commercio i vini
IGT di cui al precedente art. 3 solo se muniti di marchio consortile potrà
essere deliberato dall'Assemblea.
Art. 7 - SANZIONI A CARICO DEI CONSORZIATI
Il consorziato che non adempia agli obblighi assunti nei confronti del Consorzio,
violi le disposizioni del presente statuto e del regolamento, provochi comunque
con il proprio comportamento un danno anche solo di immagine agli interessi
del Consorzio, è soggetto alle seguenti sanzioni da irrogarsi dal
Consiglio in relazione alla gravità della mancanza:
a) diffida;
b) sanzione pecuniaria;
c) esclusione e revoca dell'uso del marchio.
Art. 8 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CONSORTILE LIMITATAMENTE AD UN CONSORZIATO
Il rapporto consortile si scioglie limitatamente ad un membro con conseguente
perdita della qualità di consorziato nei seguenti casi: a) recesso;
b) decadenza; c)esclusione.
a) il recesso è consentito soltanto al consorziato che abbia cessato
l'attività che aveva costituito titolo per l'ammissione e/o abbia
comunque perso uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'ammissione.
b) La decadenza è deliberata dal Consiglio nei confronti del consorziato
che abbia perduto uno qualsiasi dei requisiti, richiesti per l'ammissione
(ivi compresa la perdita della qualità di consorziato al "Consorzio
tutela dei vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di
Canossa") e non si sia avvalso della facoltà di recesso.
c) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio nei confronti
di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazioni statutarie e/o
regolamentari ovvero di altri atti che abbiano arrecato nocumento al Consorzio;
resta salvo il diritto del Consorzio al risarcimento degli eventuali danni,
morali o materiali, causati dal consorziato escluso.
Contro le suddette deliberazioni l'interessato può ricorrere entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio Arbitrale con
le modalità previste dalle disposizioni di legge. Il ricorso validamente
presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.
La perdita della qualità di consorziato per qualunque motivo non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati nè alla liquidazione di quota del fondo consortile.
Art. 9 - FONDO CONSORTILE
Il fondo Consortile è costituito dalla quota di iscrizione di cui
alla lettera b) del precedente articolo 6 e da quanto previsto dall'art.
2614 del c.c..
E' vietata la distribuzione di fondi, riserve o patrimonio durante la vita
del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Eventuali avanzi provvisori di gestione saranno destinati ad un fondo "Spese
di Istituto" a cui saranno convogliati anche eventuali, provvisori
disavanzi.
Art. 10 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 11 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono Organi sociali del Consorzio:
a) L'Assemblea
b) Il Presidente
c) Il Consiglio
d) Il Collegio dei Revisori
Art 12 - ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA
All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:
1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per
il conseguimento delle finalità consortili;
2. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio
secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività
svolta nell'esercizio;
3. eleggere i componenti del Consiglio, determinando la misura degli eventuali
compensi loro spettanti;
4. approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio del Consorzio
e gli eventuali regolamenti interni;
5. nominare i membri del Collegio dei Revisori, scelti anche fra persone
estranee al Consorzio, e il suo presidente, stabilendone il compenso;
6. determinare la misura della quota dei contributi ordinari e straordinari
dovuti dai soci e proposta dal Consiglio;
7. deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti dal Consiglio.
Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio,
per deliberare:
A. sulle modifiche da apportare al presente statuto;
B. sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
C. sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e
remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata, sia in via ordinaria
che straordinaria, dal Presidente tutte le volte che esso lo ritenga opportuno
o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.
La convocazione avviene tramite lettera raccomandata almeno 8 giorni prima
di quello fissato per la riunione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati
e alla stessa intervengono i componenti del Collegio dei Revisori; essa
è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non
consorziato.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti
spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo
14 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.
Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi
dai consorziati presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con le stesse
maggioranze della ordinaria.
La seconda convocazione, sia della Assemblea ordinaria che straordinaria,
può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.
Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario.
Art. 14 - MODALITA' DI VOTO
Nelle assemblee ogni consorziato avrà un voto per ogni 250 euro o
lire corrispondenti di contribuzione annuale o frazione superiore a 125
euro o lire corrispondenti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano semprechè l'Assemblea non
decida diversamente.Le elezioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori
dovranno farsi normalmente per scheda segreta; è ammessa l'elezione
per acclamazione.
Pure per scheda segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti
i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori.
Ad ogni consorziato spetta comunque almeno un voto. Ogni singolo consorziato
non può essere portatore di delega per più di 3 consorziati.
Art. 15 - CONSIGLIO
Il Consiglio è composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici
membri. Qualunque sia il numero dei consiglieri, almeno un quinto spetta
a rappresentanti di aziende consorziate che producono e/o imbottigliano
anche vini doc Colli di Scandiano e di Canossa. I consiglieri vengono nominati
dall'Assemblea tra gli aderenti al Consorzio.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente scelti
tra i membri eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte
le volte che egli lo ritenga utile.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri
in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità
di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Nelle votazioni
segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito
dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso.
Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio:
1°) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
2°) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
3°) formare i bilanci sociali;
4°) assumere e licenziare personale;
5°) fissare le quote di ammissione dei consorziati;
6°) proporre all'Assemblea l'ammontare del contributo per la fornitura
dei marchi consortili e degli altri contributi ordinari e straordinari finalizzati
al raggiungimento degli scopi consortili;
7°) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati
e sull'esclusione degli stessi, come previsto ai precedenti articoli 7)
e 8);
8°) proporre modifiche ed integrazioni ai regolamenti del Consorzio;
9°) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento
delle finalità sociali;
10°) delegare alcune sue funzioni a consiglieri o conferire procure
speciali a terzi.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive
gli atti, premettendone la ragione sociale;
b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti il consorzio, dinanzi a giudici ordinari o
amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
c) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi
titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti
per le spese di gestione;
d) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi
rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio;
e) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio;
f) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi
conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio; vigila sulla tenuta e sulla
conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
g) può delegare con speciale procura alcune delle sue funzioni al
Direttore.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni
sono esercitate dal Vice-Presidente.
Art. 17 - COMMISSIONI DI ASSAGGIO
Il Consorzio, per determinare l'origine, la natura e la qualità dei
vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa"
si avvale dell'operatività delle Commissioni di degustazione UE della
Camera di Commercio di Reggio Emilia. Per i vini Igt "Emilia"
potranno essere costituite apposite Commissioni di assaggio.
Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro emolumento
è fissato dall'Assemblea all'inizio del triennio.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del consorzio, vigila
sull'osservanza delle leggi, dello statuto e delle deliberazioni sociali,
accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità
dei bilanci annuali.
Art. 19 - DIREZIONE / SEGRETERIA DEL CONSORZIO
La direzione/ segreteria del Consorzio può venire affidata ad un
Direttore/segretario, nominato dal Consiglio.
Il direttore/segretario:
¨ ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili;
¨ esegue le deliberazioni degli organi del Consorzio;
¨ interviene con voto consultivo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio.
Il personale dipendente del Consorzio, nominato dal Consiglio, è
posto alle dipendenze del Direttore/segretario.
Art. 20 - REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno
approvato dall'Assemblea.
Art. 21 - COLLEGIO ARBITRALE
Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Statuto
si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 22 - LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea generale dei consorziati
nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i consorziati.
Il riparto di eventuali attività o passività dovrà
avvenire in base al contributo globale versato da ciascun consorziato, durante
gli ultimi cinque esercizi.
Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme
del Codice civile e delle altre, eventuali norme in vigore.